Sez. L, Sentenza n. 5831 del 03/07/1987 (Rv. 454226 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA CON FATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - SINDACATO DEL GIUDICE IN ORDINE ALL'ESITO DELLA PROVA - FUNZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA CON FATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - SINDACATO DEL GIUDICE IN ORDINE ALL'ESITO DELLA PROVA - FUNZIONE.*
Il patto di prova è pienamente ammissibile anche nel caso di assunzione obbligatoria di un soggetto appartenente ad una delle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968, con conseguente facoltà di recesso del datore di lavoro per il mancato superamento della prova stessa da parte del lavoratore, purché l'esperimento sia condotto con mansioni compatibili con lo stato di Invalidità o di minorazione fisica del lavoratore protetto, sicché l'esito della prova non risulti in alcun modo influenzato da considerazioni di minor rendimento dovute alla sua Invalidità o menomazione. L'esito della prova può sempre essere Sindacato dal giudice (su richiesta del lavoratore) allo scopo di verificare, sulla base delle eventuali doglianze di quest'ultimo, licenziato per il mancato superamento della prova, se il recesso del datore di lavoro sia stato, o meno, nel caso concreto giustificato da una corretta conduzione del pattuito esperimento. (V 1562/85, mass n 439543; (Conf 3977/86, mass n 446793).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)