Sez. L, Sentenza n. 6096 del 11/11/1988 (Rv. 460499 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - FACOLTÀ DI RECESSO - CONDIZIONE - LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA - SINDACATO GIUDIZIALE - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - FACOLTÀ DI RECESSO - CONDIZIONE - LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA - SINDACATO GIUDIZIALE - OGGETTO.*
Il patto di prova è ammissibile anche nel caso di assunzione obbligatoria di soggetto appartenente ad una delle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, con conseguente facoltà di recesso del datore di lavoro per il mancato superamento della prova stessa, purché l'esperimento sia condotto con mansioni compatibili con lo stato di Invalidità o di minorazione fisica del lavoratore obbligatoriamente assunto e l'esito della prova non risulti, quindi, in alcun modo influenzato da considerazioni di minor rendimento dovute alla sua infermità o minorazione. Ne deriva che il giudice, adito dal lavoratore licenziato per il mancato superamento della prova, può sindacare, prendendo in esame le doglianze dell'attore, la corretta conduzione dell'esperimento e la connessa giustificazione del recesso. (V 4866/87, mass n 453488; (V 3977/86, mass n 446793; (V 5907/85, mass n 443079; (Conf 5831/87, mass n 454226).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)