Sez. L, Sentenza n. 2740 del 06/03/1992 (Rv. 476093 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Diaria e indennità di trasferta per i trasfertisti - Natura retributiva - Sopravvivenza dell'art. 9 ter legge n. 166 del 1991 - Carattere innovativo - Conseguenze - Applicabilità ai rapporti contributivi anteriori all'entrata in vigore di detta legge - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
L'art. 9 ter della legge 1 giugno 1991 n. 166 - secondo il quale nella diaria o indennità di trasferta, di cui all'art. 12, secondo capoverso n. 1 della legge 30 aprile 1969 n. 153 sono ricomprese anche quelle contrattualmente dovute ai lavoratori tenuti, per contratto, ad un'attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale (c.d. "trasfertisti": nella specie, il personale cantieristico dell'E.N.E.L.) - ha natura di norma innovativa del precedente regime, alla cui stregua sussisteva la natura retributiva dell'emolumento suddetto, e, pertanto, non può trovare applicazione a rapporti contributivi sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 art. 9 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)