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Sez. 2, Sentenza n. 3647 del 16/02/2007 (Rv. 596225 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Mancata contestazione della violazione - Opposizione a cartella esattoriale - Funzione recuperatoria del mezzo di tutela - Conseguenze - Termine di impugnazione - Trenta giorni - Esclusione - Sessanta giorni - Affermazione - Configurabilità - Decorrenza.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596225-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria" del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicché l'opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile anche al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 202, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)