Sez. 1, Sentenza n. 2826 del 17/05/1979 (Rv. 399143 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - IMPROCEDIBILITA DELLA DOMANDA CONTRO IL DEBITORE - OBBLIGO DEL CURATORE DI RIASSUMERE IL GIUDIZIO IN SOSTITUZIONE DEL DEBITORE - INSUSSISTENZA - RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEL CURATORE - FACOLTA DEL CREDITORE - CONDIZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - IMPROCEDIBILITA DELLA DOMANDA CONTRO IL DEBITORE - OBBLIGO DEL CURATORE DI RIASSUMERE IL GIUDIZIO IN SOSTITUZIONE DEL DEBITORE - INSUSSISTENZA - RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEL CURATORE - FACOLTA DEL CREDITORE - CONDIZIONE.*
Ai sensi dell'art 52 legge fallimentare, il fallimento del debitore comporta l'improcedibilita della domanda contro di lui proposta, in quanto la materia del contendere e attribuita dalla legge in modo esclusivo al giudice fallimentare, secondo un procedimento ispirato alla tutela di una piu vasta sfera di interessi: ne consegue che, mentre il curatore del fallimento non ha alcun Obbligo di riassumere il giudizio, sostituendosi al debitore a norma dell'art 43 legge fallimentare, ma puo proporre l'Azione revocatoria contro il negozio in contestazione dinanzi al giudice ordinario, il creditore - il quale non voglia riproporre la sua domanda nella Sede e con le forme processuali imposte dalla legge fallimentare - ha la mera facolta di procedere alla riassunzione nei confronti del curatore soltanto se intenda precostituirsi un titolo da far valere nei confronti del fallito tornato in bonis.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)