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Sez. 6, Sentenza n. 47028 del 10/11/2009 Ud. (dep. 10/12/2009) Rv. 245305 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Norma penale in bianco - Sussistenza - Mancata conoscenza dei limiti di attività autorizzati dalla normativa riguardante il titolo professionale conseguito - Scusabilità dell'ignoranza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245305-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Ai fini della configurabilità del delitto di abusivo esercizio di una professione, data la natura di norma penale in bianco riconosciuta all'art. 348 cod. pen., costituisce ignoranza inescusabile della legge penale la mancata conoscenza dei limiti di attività autorizzati dalla disciplina normativa del titolo professionale conseguito. (Fattispecie in cui un massoterapeuta è stato ritenuto responsabile di esercizio abusivo della professione medica e di quella di fisioterapista, per aver improvvisato diagnosi ed esaminato radiografie e referti, eseguendo massaggi per lenire e curare diverse patologie, secondo un proprio programma di sedute).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)