Sez. 6, Sentenza n. 1632 del 06/12/1996 Ud. (dep. 21/02/1997) Rv. 208185 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Norma penale in bianco - Sussistenza - Norme che disciplinano l'attività professionale consentita - Sono norme integrative del precetto penale - Errore su tali norme - Irrilevanza ai fini dell'art. 47 cod. pen.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
L'art. 348 cod. pen., che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l'area oltre la quale non è consentito l'esercizio di determinate professioni. L'errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all'art. 47 cod. pen. (Fattispecie riguardante la normativa disciplinante l'attività sanitaria, in ordine alla quale si assumeva da parte della difesa che l'imputato, biologo accusato del predetto reato per avere praticato un prelievo di sangue venoso a fini di analisi, fosse incorso in errore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)