Sez. 6, Sentenza n. 35412 del 29/03/2007 Cc. (dep. 24/09/2007) Rv. 237304 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Divieto di testimonianza indiretta da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Dichiarazioni rese confidenzialmente dalla persona offesa - Registrazione nel corso di intercettazione ambientale regolarmente autorizzata - Violazione del divieto - Esclusione - Inutilizzabilità - Esclusione - Fattispecie in materia cautelare.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
Non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, previsto dall'art. 195, comma quarto, cod.proc.pen., e non incorre in alcuna causa di inutilizzabilità, l'intercettazione ambientale, debitamente autorizzata, nel corso della quale siano state registrate le dichiarazioni rese confidenzialmente alla polizia giudiziaria dalla persona offesa di un delitto, la quale si sia rifiutata di deporre, così rendendo impossibile la formale redazione del verbale delle suddette dichiarazioni (principio affermato, nella specie, con riguardo alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni registrate della persona offesa ai fini dell'applicazione di una misura cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)