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Sez. 5, Sentenza n. 6150 del 13/03/2009 (Rv. 607484 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Appello - Prospettazione della violazione del termine per la notifica della cartella esattoriale - Deduzione in primo grado della decadenza dal termine per l'iscrizione a ruolo - Motivo nuovo - Inammissibilità ex art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992.
Stato
decisa il 2009-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607484-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

È inammissibile, nel giudizio d'appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale, la prospettazione della violazione del termine per la notifica della cartella esattoriale, stabilito nell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, se in primo grado sia stata fatta valere esclusivamente la violazione dei termini per l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 448 del 1998, trattandosi di nuovo motivo di gravame, vietato dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 9 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)