Sez. 5, Sentenza n. 12594 del 19/05/2008 (Rv. 603203 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Deduzione in primo grado della decadenza dell'amministrazione dai poteri impositivi ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Deduzione in appello di tardività della notifica della cartella ex art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973 - Domanda nuova - Configurabilità - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, allorchè il contribuente eccepisca nel ricorso introduttivo la violazione del termine stabilito per la liquidazione dell'imposta ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, costituisce questione nuova - come tale interdetta ex art. 57 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546 - la richiesta, avanzata in sede di appello, di dichiarare la tardività della notificazione della cartella che sia stata eseguita oltre il termine indicato dal combinato disposto degli artt. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)