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Sez. 4, Sentenza n. 6839 del 19/05/1988 Ud. (dep. 08/06/1988) Rv. 178564 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - PROCEDIMENTO DI RINVIO AD UDIENZA FISSA - NATURA - CONSEGUENZE IN CASO DI RINVIO ADOTTATO IN PRESENZA DELLE PARTI O DEI DIFENSORI DA ORGANO COLLEGIALE DIVERSO.*
Stato
decisa il 1988-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178564-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - PROCEDIMENTO DI RINVIO AD UDIENZA FISSA - NATURA - CONSEGUENZE IN CASO DI RINVIO ADOTTATO IN PRESENZA DELLE PARTI O DEI DIFENSORI DA ORGANO COLLEGIALE DIVERSO.*

Il provvedimento di rinvio ad udienza fissa di un dibattimento già iniziato e rimesso in prosecuzione ad altra udienza non ha natura giurisdizionale né dal lato formale né da quello sostanziale, in quanto promana sotto Forma di ordinanza, dal Presidente senza alcuna partecipazione degli altri membri del collegio. Ne consegue che nulla vieta, in considerazione del carattere ordinatorio del provvedimento in questione, che il rinvio del prosieguo ad altra udienza sia adottato, in presenza delle parti o dei loro difensori, da altro magistrato che diriga l'udienza, indipendentemente dalla diversità o meno degli altri membri del collegio. (V mass n 156753; (V mass n 150710).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)