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Sez. 1, Sentenza n. 291 del 23/01/1978 (Rv. 389573 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE - CRITERI - ESAME CONGIUNTO - NECESSITA - VALUTAZIONE DELLA DECISIVITA DI UNO SOLO DI ESSI - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389573-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE - CRITERI - ESAME CONGIUNTO - NECESSITA - VALUTAZIONE DELLA DECISIVITA DI UNO SOLO DI ESSI - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In materia di assegno di divorzio, i tre elementi previsti dalla legge, e cioe il criterio assistenziale, quello risarcitorio e quello compensativo, operando sia come criteri di attribuzione che come parametri di Determinazione, devono essere esaminati congiuntamente dal giudice con riguardo alla posizione di entrambe le parti: cio, pero, non impedisce che il giudice, pur tenendo presenti tutti e tre i summenzionati criteri, possa attribuire Rilevanza decisiva ad uno solo di essi nel concreto Esercizio dei suoi poteri, insindacabile in Sede di legittimita. (Conf 972/77, mass n 384593; (Conf 41/76, mass n 378662).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)