Sez. 1, Sentenza n. 494 del 21/01/1981 (Rv. 410969 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RILEVANZA DECISIVA DI UNO DI ESSI - AMMISSIBILITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RILEVANZA DECISIVA DI UNO DI ESSI - AMMISSIBILITA.*
Ai fini della Determinazione dell'assegno di divorzio, l'Obbligo del giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio di tener presenti tutti e tre i criteri indicati nell'art 5 della legge n 898 del 1970, non osta a che il giudice medesimo, anche implicitamente, con argomenti desumibili dal complesso della motivazione, possa dare ad uno solo di essi Rilevanza decisiva; non incorre, pertanto, nella violazione del citato Obbligo la pronuncia che neghi l'assegno di divorzio, alla stregua del preminente accertamento del difetto di capacita economica del coniuge a cui esso venga richiesto. (V 4141/80, mass n 408553; (V 291/78, mass n 389573; (V 972/77, mass n 384593).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)