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Sez. 1, Sentenza n. 972 del 09/03/1977 (Rv. 384593 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE E DETERMINAZIONE - CONGIUNTA DISAMINA - OBBLIGATORIETA - VALUTAZIONE COMPARATIVA - PREVALENZA DI UN CRITERIO - RELATIVE PROVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384593-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE E DETERMINAZIONE - CONGIUNTA DISAMINA - OBBLIGATORIETA - VALUTAZIONE COMPARATIVA - PREVALENZA DI UN CRITERIO - RELATIVE PROVE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I tre profili - assistenziale, risarcitorio e compensativo - che caratterizzano la natura dell'assegno prevista dall'art 5 della legge 1 dicembre 1970, n 898, vanno esaminati congiuntamente ai fini dell'an e del quantum dell'assegno stesso: rientra peraltro nei poteri del giudice di merito, insindacabili in Sede di legittimita, la loro valutazione comparativa e il giudizio di prevalenza di uno di essi rispetto agli altri, nonche la scelta delle fonti di prova su cui si fonda il convincimento del giudicante. (V 41/76, mass n 378662).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)