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Sez. 3, Sentenza n. 5039 del 29/05/1990 (Rv. 467464 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - LOCAZIONI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SCADENZA AD UNO DEI TERMINI RISPETTIVAMENTE FISSATI PER LE LOCAZIONI SOGGETTE A PROROGA E PER QUELLE NON SOGGETTE A PROROGA DAGLI ARTT. 67 E 71 DELLA PREDETTA LEGGE - RINNOVAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467464-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - LOCAZIONI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SCADENZA AD UNO DEI TERMINI RISPETTIVAMENTE FISSATI PER LE LOCAZIONI SOGGETTE A PROROGA E PER QUELLE NON SOGGETTE A PROROGA DAGLI ARTT. 67 E 71 DELLA PREDETTA LEGGE - RINNOVAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*

In tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo ed in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, nel nuovo testo dell'art. 69 di detta legge l'art. 1, comma primo, del d.l. 9 dicembre 1986 n. 832 (convertito in legge 6 febbraio 1987 n. 15), non ha previsto la rinnovazione automatica del contratto già introdotta dall'art. 1, comma 9-bis della legge n. 118 del 1985, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 108 del 23 aprile 1986; con riguardo alla cessazione delle suddette locazioni alle scadenze di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, ha ripreso vigore la normativa prevista dal testo originario dell'art. 69 citato, che escludeva l'automaticità della rinnovazione, con la conseguenza che alle scadenze il locatore può ottenere il provvedimento di rilascio dell'immobile, ricorrendo anche al procedimento per convalida di sfratto e di licenza per finita locazione, senza dover fornire alcuna giustificazione riconducibile ad uno dei motivi di cui all'art. 29 della legge n. 392 del 1978. (Conf 217/88, mass n 456822; (Conf 33/88, mass n 456699).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)