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Sez. 1, Sentenza n. 11038 del 10/11/1997 (Rv. 509677 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Responsabilità di una USL per lesioni riportate da un ricoverato, conseguenti ad omissione di vigilanza - Carattere volontario o obbligatorio del trattamento sanitario di ricovero - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie di tentato suicidio di una ricoverata per malattia mentale.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509677-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE

Ai fini della responsabilità di una U.S.L. per lesioni riportate per omissione di vigilanza da un paziente durante il ricovero ospedaliero è irrilevante il carattere volontario ed obbligatorio del trattamento sanitario praticato in concreto, non potendo quest'ultimo condizionare l'obbligo di sorveglianza da parte del medico e del personale sanitario, basato sulla stessa diagnosi dei sanitari, sulle precise prescrizioni affidate al personale infermieristico e sulla loro mancata osservanza (fattispecie: invalidità riportata in conseguenza di un tentativo di suicidio, in assenza di personale ospedaliero, da una paziente ricoverata per malattia mentale con la consegna di continua sorveglianza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Legge 13/05/1978 num. 180 art. 1, Legge 13/05/1978 num. 180 art. 11 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)