Sez. 3, Sentenza n. 12965 del 16/06/2005 (Rv. 582022 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE | Danno cagionato da persona ricoverata in ospedale psichiatrico non interdetta nè sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio - Responsabilità per omessa vigilanza - Configurabilità - Presupposti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE
Nei confronti di persona ospite di reparto psichiatrico, non interdetta nè sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, la configurabilità di un dovere di sorveglianza a carico del personale sanitario addetto al reparto e della conseguente responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2047 primo comma cod. civ. per i danni cagionati dal ricoverato presuppone soltanto la prova concreta della incapacità di intendere e di volere del medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2047, Legge 13/05/1978 num. 180 art. 1, Legge 13/05/1978 num. 180 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)