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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10882 del 18/04/2019 (Rv. 653660 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Dazi all'importazione - Contingente tariffario - Titoli d'importazione agevolati - Intrasferibilità - Acquisto della merce tramite altri operatori - Pratica abusiva - Abuso del diritto - Verifica giudiziale in concreto - Necessità - Criteri.
Stato
decisa il 2019-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653660-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE

In tema di diritti all'importazione, il diritto unionale non osta ad un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, privo di titolo nell'ambito del contingente GATT, si rivolga ad altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore comunitario, la ceda ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, la immetta nel mercato comunitario e, poi, la rivenda al primo operatore; compete tuttavia al giudice nazionale verificare che ciò, in concreto, non si traduca in abuso del diritto, dovendo a tal fine accertare che il meccanismo: 1) dal punto di vista oggettivo, non costituisca espressione di una pratica abusiva (ovvero: non eluda il divieto di superamento dei limiti quantitativi; corrisponda ad un'attività commerciale effettiva, svolta in via autonoma da ciascuna impresa, con percepimento, in ogni fase, di remunerazione adeguata al prezzo di mercato; che l'importazione a dazio agevolato avvenga mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario); 2) dal punto di vista soggettivo, non si conferisca un vantaggio indebito al secondo acquirente e non si rendano le operazioni prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l'importatore, nonché per gli altri operatori coinvolti.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 09/06/2000 num. 1291 art. 9, Regolam. Commissione CEE 07/05/2001 num. 896 art. 19, Regolam. Commissione CEE 07/05/2001 num. 896 art. 20, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 107 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)