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Sez. 2, Sentenza n. 8776 del 26/11/1987 (Rv. 456164 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - PATTUIZIONE RELATIVA - FORMULAZIONE INEQUIVOCA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456164-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - PATTUIZIONE RELATIVA - FORMULAZIONE INEQUIVOCA - NECESSITÀ.*

La clausola con la quale si attribuisce ad uno o ad entrambi i contraenti la facoltà di recesso ex art. 1373 cod. civ., siccome derogativa al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti, pur non richiedendo alcuna formula sacramentale, deve essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto. (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito secondo cui le parti non avevano in concreto inteso stabilire un recesso ex art. 1373 cod. civ., ma una penale per il caso di inadempimento). (V 5122/85, mass n 442442; (V 5305/84, mass n 437024; (V 6415/79, mass n 403148; (V 854/67, mass n 327008; (V 424/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)