Sez. L, Sentenza n. 987 del 12/02/1990 (Rv. 465272 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - FACOLTÀ NON NORMALE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA - FATTISPECIE, RELATIVA AD ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE SULLA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALL'ASSITALIA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - FACOLTÀ NON NORMALE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA - FATTISPECIE, RELATIVA AD ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE SULLA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALL'ASSITALIA.*
Il recesso unilaterale, lungi dal costituire una facoltà normale delle parti contraenti, presuppone, invece, a norma dell'art. 1373 cod. civ., che essa sia specificamente attribuita per legge o per clausola contrattuale e, in quest'ultimo caso, l'Onere di provarne l'esistenza ricade sulla parte che intenda farla valere in giudizio. (nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato, interpretando l'art. 16 dell'accordo collettivo aziendale 24 aprile 1958, sulla previdenza integrativa per il personale dipendente dall'assitalia, che a quest'ultima fosse consentito di denunziare unilateralmente gli impegni assunti con l'accordo medesimo). (V 8776/87, mass n 456164).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Contr. Coll. 24/07/1958 num. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)