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Sez. 4, Sentenza n. 10198 del 04/11/2015 Cc. (dep. 11/03/2016) Rv. 266298 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Minoranze linguistiche storiche - Disposizioni di tutela - Applicazione - Condizioni - Indicazione.
Stato
decisa il 2015-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266298-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA

Il cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, nell'ambito di ogni procedimento pubblico cui lo stesso sia interessato, ha il diritto di essere interrogato o esaminato nella lingua di appartenenza e di ricevere tradotti gli atti del procedimento, a condizione che ne faccia richiesta e fornisca la prova in ordine alla formale inclusione del territorio in cui risiede tra quelli espressamente individuati nei provvedimenti amministrativi provinciali e comunali, emanati ai sensi dell'art. 3, legge 15 dicembre 1999, n. 482, aventi la funzione di delimitare l'ambito territoriale di applicazione delle norme di tutela, mediante l'allegazione degli stessi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Legge 15/12/1999 num. 482 art. 2, Legge 15/12/1999 num. 482 art. 3, Legge 15/12/1999 num. 482 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)