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Sez. 4, Sentenza n. 51812 del 26/11/2014 Cc. (dep. 12/12/2014) Rv. 261572 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Minoranze linguistiche storiche - Disposizioni di tutela - Applicazione - Condizioni - Indicazione.
Stato
decisa il 2014-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261572-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA

Per l'applicazione delle disposizioni dettate a tutela delle minoranze linguistiche storiche, il richiedente - oltre all'appartenenza della lingua dallo stesso parlata a quelle ammesse a tutela - deve fornire la prova in ordine alla formale inclusione del territorio in cui risiede tra quelli espressamente individuati nei provvedimenti amministrativi provinciali e comunali, emanati ai sensi dell'art. 3 Legge 15 dicembre 1999, n. 482, aventi la funzione di delimitare l'ambito territoriale di applicazione delle dette norme di tutela, mediante l'allegazione degli stessi.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1999 num. 482 art. 2, Legge 15/12/1999 num. 482 art. 3, Legge 15/12/1999 num. 482 art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)