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Sez. L, Sentenza n. 2375 del 18/03/1997 (Rv. 503082 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Impiegato con funzioni direttive - Distinzione.
Stato
decisa il 1997-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503082-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE

Il tratto distintivo della qualifica di dirigente rispetto a quella di impiegato con funzioni direttive è dato dall'ampiezza delle funzioni, estese, per la prima qualifica, all'intera azienda o ad un suo ramo autonomo, e circoscritte, per la seconda, ad un settore, ramo, servizio o ufficio della medesima, in modo da influenzare e incidere, nel primo caso, - per effetto dell'autonomia e della discrezionalità delle decisioni - sull'andamento dell'azienda stessa, partecipando così alla sua conduzione e alla determinazione della sua sorte. Vi è pertanto incompatibilità tra la qualifica di dirigente e l'esercizio di mansioni con vincolo di dipendenza gerarchica, anche nei casi di azienda ad organizzazione complessa con pluralità di dirigenti e graduazione di compiti, occorrendo, pure in tali ipotesi, che le mansioni siano coordinate con quelle degli altri dirigenti, non già subordinate ed altre.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)