Sez. 2, Sentenza n. 4383 del 18/01/1982 Ud. (dep. 24/04/1982) Rv. 153438 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - CONSEGNA DELLA COPIA AL PORTIERE DEL DOMICILIATARIO - SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA ALL'INTERESSATO - OBBLIGATORIETÀ - MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA NOTIFICA: RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - CONSEGNA DELLA COPIA AL PORTIERE DEL DOMICILIATARIO - SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA ALL'INTERESSATO - OBBLIGATORIETÀ - MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA NOTIFICA: RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA.*
Ogni notifica all'imputato presso il domicilio eletto deve essere eseguita nel rispetto delle formalità di cui all'art. 169 cod. proc. pen.. in particolare, quando la consegna del plico avvenga a mani del portiere del domiciliatario, la notifica si perfeziona con la ricezione della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario ai sensi del terzo comma dell'art. 169 cod. proc. pen.. (contra mass n 147560; (contra mass n 138082).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)