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Sez. 2, Sentenza n. 449 del 23/01/1982 (Rv. 418160 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - DEL MURO NON SUL CONFINE - ONERI - INTERPELLO DEL VICINO - PROPOSIZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE FABBRICHE IN APPOGGIO O IN ADERENZA OVVERO A DISTANZA NON REGOLAMENTARE - VALIDITÀ - CONDIZIONE - CONSEGUENZE - PARTE CONVENUTA PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICHE A DISTANZA ILLEGALE - INTERPELLO - PROPOSIZIONE ATTRAVERSO LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI COMUNIONE DEL MURO DEL VICINO OPPURE ATTRAVERSO UN ATTO SUCCESSIVO DEL PROCESSO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418160-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - DEL MURO NON SUL CONFINE - ONERI - INTERPELLO DEL VICINO - PROPOSIZIONE DOPO LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE FABBRICHE IN APPOGGIO O IN ADERENZA OVVERO A DISTANZA NON REGOLAMENTARE - VALIDITÀ - CONDIZIONE - CONSEGUENZE - PARTE CONVENUTA PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICHE A DISTANZA ILLEGALE - INTERPELLO - PROPOSIZIONE ATTRAVERSO LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI COMUNIONE DEL MURO DEL VICINO OPPURE ATTRAVERSO UN ATTO SUCCESSIVO DEL PROCESSO - AMMISSIBILITÀ.*

L'interpello ex art.875, secondo comma, cod. civ., costituendo condizione dell'Azione esperita per ottenere la comunione del muro del vicino, è validamente proposto anche dopo la realizzazione delle nuove fabbriche in appoggio o in aderenza a tale muro, ovvero a distanza non regolamentare rispetto al medesimo, sempre che preceda la sentenza costitutiva della comunione e, quindi, comporti la possibilità per la controparte di esercitare la scelta spettantele ai sensi dell'art. 875 citato: conseguentemente, la parte convenuta in giudizio per la demolizione di fabbriche costruite a distanza illegale può formulare l'interpello in questione anche attraverso la domanda riconvenzionale di comunione del muro del vicino, fondata sul summenzionato art. 875, oppure attraverso un atto successivo del processo, come l'atto di appello, costituendo, quale controdiritto opposto dal convenuto, una eccezione. (V 4640/79, mass n 401173; (V 3344/75, mass n 377477).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)