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Sez. L, Sentenza n. 5720 del 23/09/1986 (Rv. 448192 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - ACCERTAMENTO DELLA NON ARBITRARIETÀ DEL LICENZIAMENTO - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DELLE RAGIONI DEL MANCATO MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448192-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - ACCERTAMENTO DELLA NON ARBITRARIETÀ DEL LICENZIAMENTO - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DELLE RAGIONI DEL MANCATO MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE - NECESSITÀ.*

In caso di licenziamento del lavoratore per giustificato motivo di carattere oggettivo (art. 3 della legge n. 604 del 1966), non è sufficiente l'accertamento della non arbitrarietà del recesso, ma è necessario che il giudice accerti l'impossibilità di mantenere il lavoratore in servizio, mediante utilizzazione in altro settore dell'azienda e con attribuzione di mansioni anche diverse da quelle per le quali era stato assunto, e ciò soprattutto quando risulti che nello stesso arco di tempo presso l'azienda vi siano state assunzioni di nuovo personale. (V 1443/83, mass n 426272; (Conf 4386/80, mass n 408259).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)