Sez. L, Sentenza n. 14769 del 15/11/2000 (Rv. 541691 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva "ex" art. 23 legge n. 56 del 1987 - Rinvio della contrattazione nazionale alla contrattazione locale per le modalità di attuazione la fissazione dei limiti quantitativi - Criteri di interpretazione di tale contrattazione - Estremi - Fattispecie relativa al contratto nazionale SIP del 1994 e a quello regionale per la Lombardia del 1994.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di contratti di lavoro a termine, in presenza di una contrattazione collettiva nazionale che, a norma dell'art. 23, primo comma, della legge n. 56 del 1987, introduca alcune ipotesi di assunzioni a termine, tra cui quella legata ad "incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico", e rimetta alla negoziazione decentrata a livello regionale la determinazione delle modalità di attuazione dell'accordo e della quota percentuale massima dei lavoratori assunti a termine in applicazione della citata disposizione di legge, e di un accordo assunto dalle medesime organizzazioni a livello regionale con cui si concordi una percentuale di assunzioni a termine in riferimento ad una delle ipotesi delineate a livello nazionale e a determinate articolazioni produttive, deve ritenersi rispettosa dei criteri di interpretazione dei contratti (e in particolare del criterio della decisività del dato letterale, ove per la sua inequivocità esso esprima con sicurezza la comune volontà delle parti) e dei principi in materia di rapporti tra i vari livelli di contrattazione (rilevanza dei criteri di competenza e specialità, nel rispetto del principio di autonomia), l'interpretazione del giudice di merito secondo cui, da un lato, la contrattazione nazionale abbia limitato la competenza degli accordi locali alla disciplina delle questioni di attuazione delle regole del contratto nazionale e, dall'altro, con l'accordo adottato a livello regionale si sia inteso dare attuazione all'accordo nazionale e non incongruamente introdurre una nuova ipotesi di contratti a termine, mediante la sola fissazione di un limite percentuale per le relative assunzioni. (Fattispecie relativa all'art. 5 del c.c.n.l. 30 giugno 1992 per i dipendenti della Soc. SIP e al corrispondente accordo regionale per la Lombardia in data 5 dicembre 1994).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)