Sez. L, Sentenza n. 9988 del 23/07/2001 (Rv. 548407 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva ex art. 23 legge n. 56 del 1987 - Rinvio della contrattazione nazionale alla contrattazione locale per le modalità di attuazione e la fissazione dei limiti quantitativi - Criteri di interpretazione di tale contrattazione - Estremi - Fattispecie relativa al contratto nazionale SIP del 1992 e a quello regionale per la Lombardia del 1995.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di contratti di lavoro a termine, in presenza di una contrattazione collettiva nazionale che, a norma dell'art. 23, primo comma, della legge n. 56 del 1987, introduca alcune ipotesi di assunzione a termine, tra cui quella legata ad "incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico", e rimetta alla negoziazione decentrata a livello regionale la determinazione delle modalità di attuazione dell'accordo e della quota percentuale massima dei lavoratori assunti a termine in applicazione della citata disposizione di legge, e di un accordo assunto dalle organizzazioni sindacali a livello regionale con cui si concordi una percentuale di assunzioni a termine in riferimento ad una delle ipotesi delineate a livello nazionale e a determinate articolazioni produttive, deve ritenersi rispettosa dei criteri di interpretazione dei contratti (e in particolare del criterio della decisività del dato letterale, ove per la sua inequivocità esso esprima con sicurezza la comune volontà delle parti) l'interpretazione del giudice di merito secondo cui la contrattazione nazionale aveva limitato la competenza degli accordi locali alla disciplina delle questioni di attuazione delle previsioni relative ai contratti a termine, sicché, con l'accordo regionale, era stato fissato un limite percentuale, senza introdurre una nuova ipotesi di contratto a termine (fattispecie relativa all'art. 5 del c.c.n.l. 30 giugno 1992 per i dipendenti della soc. SIP e al corrispondente accordo regionale per la Lombardia in data 18 dicembre 1995).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)