Sez. L, Sentenza n. 4677 del 03/03/2006 (Rv. 587352 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzione a termine previste dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Rinvio della contrattazione nazionale alla contrattazione locale per le modalità di attuazione e la fissazione dei limiti quantitativi - Ammissibilità - Fattispecie relativa al contratto nazionale SIP del 1992 e a quello regionale per la Lombardia del 1994.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di contratti di lavoro a termine la contrattazione collettiva nazionale può, a norma dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, introdurre ipotesi di assunzione a termine, fra cui quella legata ad incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico; il contratto nazionale, poi, può rimettere alla negoziazione decentrata a livello regionale la determinazione delle modalità di attuazione dell'accordo e della quota percentuale massima dei lavoratori assunti a termine in applicazione della suddetta disposizione legislativa. (Nella fattispecie la S.C. ha riconosciuto la legittimità della previsione della contrattazione collettiva nazionale di cui all'art. 5 del c.c.n.l. 30 giugno 1992 per i dipendenti della soc. S.I.P. che demandava alla contrattazione regionale - e, specificamente, all'accordo regionale per la Lombardia del 6 dicembre 1994 - la fissazione della quota percentuale di lavoratori reclutabili a termine).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)