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Sez. 1, Sentenza n. 10868 del 11/05/2007 (Rv. 596359 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Prestazioni professionali - Assistenza all'intero svolgimento di opera pubblica - Compenso - Parametro del consuntivo lordo - Somme corrisposte all'appaltatore a titolo di revisione prezzi - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2007-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596359-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

In tema di determinazione del compenso dovuto ad ingegnere od architetto per attività consistente nell'assistenza all'intero svolgimento di opera pubblica, dal progetto fino al collaudo, il parametro costituito dal "consuntivo lordo" dell'opera non include, in difetto di previsione convenzionale, l'ammontare corrisposto all'appaltatore a titolo di revisione dei prezzi, considerato che l'art. 15 della tariffa professionale, approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143, non comprende l'importo revisionale fra le componenti di detto consuntivo lordo, e che inoltre le competenze del professionista per eventuali prestazioni inerenti alla procedura di revisioni prezzi sono autonomamente regolate dall'art. 23-C della tariffa. Tale sistema manifestamente non contrasta con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, attesa la possibilità, riconosciuta alle parti, di includere convenzionalmente l'importo convenzionale nel consuntivo lordo, costituente la base di calcolo per la determinazione in percentuale del compenso al professionista.

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 15, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 19, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)