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Sez. 1, Sentenza n. 9062 del 05/12/1987 (Rv. 456328 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ASSISTENZA ALL'INTERO SVOLGIMENTO DI OPERA PUBBLICA - COMPENSO - PARAMETRO DEL CONSUNTIVO LORDO - SOMME CORRISPOSTE ALL'APPALTATORE A TITOLO DI REVISIONE PREZZI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456328-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ASSISTENZA ALL'INTERO SVOLGIMENTO DI OPERA PUBBLICA - COMPENSO - PARAMETRO DEL CONSUNTIVO LORDO - SOMME CORRISPOSTE ALL'APPALTATORE A TITOLO DI REVISIONE PREZZI - ESCLUSIONE.*

Al fine della Determinazione del compenso dovuto ad ingegnere od architetto, per attività consistente nell'assistenza all'intero svolgimento di opera pubblica, dal progetto fino al collaudo, il parametro costituito dal "consuntivo lordo" dell'opera medesima non include, in difetto di previsione convenzionale, l'ammontare corrisposto all'appaltatore a titolo di revisione dei prezzi, considerato che l'art. 15 della tariffa professionale, approvata con legge 2 marzo 1949 n. 143, non comprende l'importo revisionale fra le componenti di detto consuntivo lordo, e che inoltre le competenze del professionista, per eventuali prestazioni inerenti alla procedura di revisione dei prezzi, sono autonomamente regolate dall'art. 23 lett. C della tariffa stessa.*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 15, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 19, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)