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Sez. 1, Sentenza n. 16082 del 18/08/2004 (Rv. 575815 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria con determinazione del prezzo salvo conguaglio - Maggior importo dovuto al cedente - Interessi - Decorrenza - Dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983.
Stato
decisa il 2004-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575815-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In tema di cessione volontaria del bene soggetto ad espropriazione ai sensi dell'art. 12 legge n. 865 del 1971, con determinazione del prezzo salvo conguaglio ai sensi dell'art. 1 legge n. 385 del 1980, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 223 del 1983 dalla Corte costituzionale, il maggiore importo da riconoscersi comunque al cedente nasce da un diritto che prende il posto del conguaglio a suo tempo pattuito, il cui pagamento era stato convenzionalmente differito al successivo mutamento del quadro normativo preannunciato dall'art. 1 cit.: tale concordata dilazione comporta che il credito che si sostituisce al conguaglio, per effetto della declaratoria di incostituzionalità di detto art. 1, insorge al momento del verificarsi della sostituzione stessa con la pubblicazione della relativa pronuncia, onde detto momento segna il "dies a quo" del decorso degli interessi, in applicazione del canone generale fissato dall'art. 1449 cod. civ. con riguardo al prezzo della compravendita. Nè ciò è in contrasto con l'efficacia "ex tunc" delle pronunce di incostituzionalità, atteso che la predetta sentenza n. 223 della Corte costituzionale incide, nella specie, sotto il limitato profilo della variazione del titolo del diritto all'integrazione del prezzo, senza toccare la previsione negoziale circa la sua debenza differita.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)