Sez. 1, Sentenza n. 2403 del 18/03/1997 (Rv. 503096 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria del bene ex art. 12 legge n. 865 del 1971 - Patto di determinazione del conguaglio in base ai criteri di cui alla legge n. 385 del 1980 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dei citati criteri precedente alla determinazione ed al pagamento del conguaglio - Interessi compensativi sulla somma dovuta come conguaglio - Decorrenza - Dalla data dell'eventuale domanda giudiziale - Esclusione - Dalla data della sentenza costituzionale n. 223 del 1983 - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
Nell'ipotesi in cui nell'atto di cessione volontaria del bene ex art. 12 della legge n. 865 del 1971 si sia fatto riferimento, per la determinazione del futuro conguaglio, ai criteri di cui alla legge n. 385 del 1980, e, prima della determinazione stessa, sia intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, che ha reso inattuabile la previsione dell'ultima citata legge, gli interessi compensativi sul conguaglio decorrono non dalla eventuale domanda giudiziale (proposta per il conseguimento e la determinazione del conguaglio), bensì dalla data della citata sentenza costituzionale, ossia dal momento in cui sussisteva il pieno diritto del cessionario ad ottenere il pagamento del suo credito.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1499
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)