Sez. 1, Sentenza n. 8045 del 13/06/2000 (Rv. 537555 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria del bene - Prezzo di cessione - Ulteriore somma dovuta per conguaglio - Decorrenza degli interessi su detta somma - Dalla data della cessione - Esclusione - Fondamento - Patto di determinazione del conguaglio in base ai criteri dettati dalla legge n. 385 del 1980 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dei citati criteri - Interessi sulla somma dovuta per conguaglio - Decorrenza - Dalla data della sentenza costituzionale n. 223 del 1983 - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
In tema di cessione volontaria del bene soggetto ad espropriazione ai sensi dell'art. 12 legge n. 865 del 1971, benché il prezzo di cessione sia equiparabile all'indennità di esproprio, l'eventuale somma dovuta per conguaglio non può essere equiparata, per quanto concerne la decorrenza degli interessi, all'eventuale maggior somma riconosciuta a titolo di indennità espropriativa in esito ad opposizione alla stima, giacché alla cessione del bene è connaturato sin da principio il meccanismo della riscossione del credito in due tempi diversi, il che impedisce di far risalire al momento stesso della cessione la decorrenza degli interessi sulla somma dovuta a conguaglio, atteso che, in quel momento, detta somma non era esigibile per espressa previsione contrattuale; con riguardo a cessioni che abbiano fatto riferimento, in relazione al futuro conguaglio, ai criteri di cui alla legge n. 385 del 1980, ove, prima della determinazione del conguaglio, sia intervenuta la sentenza costituzionale n. 223 del 1983 (dichiarativa dell'illegittimità dell'ultima citata legge relativamente ai suddetti criteri), gli interessi compensativi sulla somma dovuta per conguaglio sono dovuti dalla data della citata sentenza costituzionale, ossia dal momento in cui sussisteva il pieno diritto del cessionario di ottenere il pagamento del suo credito (e non dalla data della domanda giudiziale proposta per il conseguimento del conguaglio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1499, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)