Sez. L, Sentenza n. 5869 del 04/07/1987 (Rv. 454264 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PRESCRIZIONE DI UN TERMINE PER IL RIFIUTO DELLE PROPOSTE TRASMESSE DALL'AGENTE - SCADENZA DEL TERMINE - AFFARI NON ANDATI A BUON FINE - DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - SUSSISTENZA.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PRESCRIZIONE DI UN TERMINE PER IL RIFIUTO DELLE PROPOSTE TRASMESSE DALL'AGENTE - SCADENZA DEL TERMINE - AFFARI NON ANDATI A BUON FINE - DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - SUSSISTENZA.*
Con riferimento al rapporto di Agenzia, il preponente non è obbligato a concludere ed eseguire tutti i contratti proposti dall'agente ed è tenuto a corrispondere le provvigioni solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione e per quelli non eseguiti per causa a lui non imputabile, salvo che la contrattazione collettiva (nella specie, gli artt. 3 e 4 dell'accordo economico collettivo del 24 giugno 1981 per gli agenti) non preveda un termine entro cui il preponente può rifiutare le proposte d'ordine trasmessegli dall'agente, termine decorso il quale il preponente è comunque tenuto a corrispondere le provvigioni all'agente sugli affari non rifiutati, anche non andati a buon fine. (V 2433/85, mass n 440272).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1749, Contr. Coll. 24/06/1981 num. 3, Contr. Coll. 24/06/1981 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)