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Sez. 2, Sentenza n. 1278 del 05/05/1971 (Rv. 351454 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - COSTITUENTE NATURALE EVOLUZIONE DELLE INFERMITA GIA DENUNCIATE E SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1971-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351454-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - COSTITUENTE NATURALE EVOLUZIONE DELLE INFERMITA GIA DENUNCIATE E SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - DECORRENZA.*

L'aggravamento sopravvenuto nel corso del giudizio per naturale evoluzione delle condizioni patologiche denunciate all'INPS dall'assicurato deve essere preso in esame e valutato per stabilire l'incidenza attuale della invalidita sulla capacita di guadagno del lavoratore, in ossequio al principio che le condizioni dell'Azione devono sussistere al momento della decisionè cosi che, se a seguito dell'aggravamento lo stato invalidante abbia raggiunto i limiti legali, il diritto alla pensione deve essere riconosciuto con decorrenza dal mese successivo all'accertamento contenzioso, anziche alla data di presentazione della domanda amministrativa. (V 1045'70, mass n 346592' 460'70, mass n 345459' 3197'69, mass n (343191).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)