Sez. 2, Sentenza n. 1045 del 15/04/1970 (Rv. 346592 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE D INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - AGGRAVAMENTO SOPRAVVENUTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - DECORRENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE D INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - AGGRAVAMENTO SOPRAVVENUTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - DECORRENZA.*
L'aggravamento sopravvenuto nel corso del giudizio, per naturale evoluzione delle infermita denunziate nella fase amministrativa, e ragione adeguata per il riconoscimento del diritto del lavoratore assicurato alla pensione d'invalidita, con decorrenza dal mese successivo all'accertamento contenzioso anziche dalla data di presentazione della domanda. (V 460-70, massima n 345459 3197-69, massima n 343191 3148-69, massima n 343117 2822-69, massima n 342621 2679-69, massima n 342350 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)