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Sez. 3, Sentenza n. 14401 del 19/10/1999 Ud. (dep. 22/12/1999) Rv. 216516 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarico in acque pubbliche di acque residue di lavorazione di stabilimento industriale (cartiera) - Superamento dei limiti di accettabilità previgenti - -Sopravvenienza del D.L.G. n. 152 del 1999 - Sostanze non incluse né nella tabella 5 né nella tabella 3A dell'allegato 5 del D.lgs n.152 del 1999- Configurabilità del reato - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie: sostanze sedimentabili.
Stato
decisa il 1999-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216516-01

ACQUE

Lo scarico in acque pubbliche di acque residue provenienti da stabilimento industriale(cartiera)che superino, con riguardo ai materiali sedimentabili, i limiti contenuti nella previgente tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n.319 non costituisce reato ai sensi dell'art. 59, comma 5, del D.L.G. 11 maggio 1999, n.152 in quanto le sostanze sedimentabili non sono contemplate né nella tabella 5, né nella tabella 3A dell'allegato 5 del medesimo decreto legislativo solo in relazione alle quali si configura il reato de quo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)