Sez. 3, Sentenza n. 34899 del 06/06/2007 Ud. (dep. 17/09/2007) Rv. 237377 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo - Superamento dei limiti tabellari - Sostanze cancerogene - Nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 2006 - Reato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie: superamento del valore limite per l'aldeide formica (formaldeide).
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, perchè possa ritenersi configurabile il reato di cui all'art. 59, comma quinto, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) in caso di superamento dei valori limite di emissione per lo scarico di acque industriali relativamente a sostanze cancerogene indicate al n. 18 della tabella 5 dell'all. 5 al citato D.Lgs. n. 152 del 2006, occorre che la sostanza sia classificata contemporaneamente come: a) cancerogena, nel senso che può provocare il cancro; b) altamente tossica per gli organismi acquatici ed idonea a provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 attuativo della direttiva comunitaria 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. (Fattispecie di scarico di acque reflue industriali con superamento del valore limite per la sostanza formaldeide).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1997 num. 52, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 all. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 5, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 all. 5, DM Ambiente 16/02/1993 all. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)