Sez. 3, Sentenza n. 11104 del 21/09/2000 Ud. (dep. 30/10/2000) Rv. 217758 - 01
ACQUE | Scarico di tensioattivi provenienti da esercizio di autolavaggio - Configurabilità del reato in virtù del sopravvenuto D.Lgs. n. 152 del 1999 (art. 59) - Esclusione.
ACQUE
Lo scarico in pubblica fognatura di tensioattivi provenienti dall'esercizio di un autolavaggio, costituente reato ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 5 ottobre, n. 319 del 1976, non è più considerato tale dalla jus superveniens costituito dal D.L.G. 5 novembre 1999, n. 152, il cui art. 59 prevede come reato lo scarico di acque reflue industriali e l'immissione occasionale che superi i valori-limite indicati nella tabella 3 dell'allegato n. 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella n. 5, nell'elenco della quale non figurano i tensioattivi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)