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Sez. L, Sentenza n. 6194 del 17/04/2003 (Rv. 562273 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Denuncia particolareggiata dell'assicurato - Onere di presentare la stessa al datore di lavoro - Onere di allegarvi una relazione medica - Termini - Termine prescrizionale del diritto alla prestazione - Obbligo del datore di lavoro di inoltrare la denuncia all'ente assicurativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562273-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, l'art. 53 del t.u. n. 1124 del 1965 pone a carico dell'assicurato, per acquistare il diritto alla prestazione previdenziale, l'onere di presentare una denuncia particolareggiata al datore di lavoro - che dovrà a sua volta inoltrarla all'ente previdenziale - non soggetta ad altri limiti di tempo se non quelli derivanti dalla prescrizione estintiva della prestazione previdenziale stessa, denuncia alla quale deve essere allegata una relazione medica contenente la descrizione dei sintomi lamentati dal lavoratore, e di quelli riscontrati dal medico.

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)