Sez. L, Sentenza n. 6175 del 19/06/1999 (Rv. 527721 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Denuncia da parte dell'assicurato - Obbligo di qualificazione della malattia - Insussistenza - Domanda amministrativa o giudiziaria di prestazione assicurativa per una malattia non coincidente con quella formalmente denunciata - Novità - Esclusione - Ammissibilità - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
L'art.53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Ne consegue che non può essere considerata nuova, in sede di procedura amministrativa come in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione "sub specie iuris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento, ove necessario, di nuova consulenza tecnica. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di seconde cure, che aveva ritenuto che, avendo il lavoratore denunciato all'I.N.A.I.L. di essere affetto da "silicosi polmonare", non avrebbe potuto, in sede di ricorso all'autorità giudiziaria avverso il rigetto, da parte del predetto istituto, dell'istanza volta al riconoscimento di invalidità permanente per la predetta malattia professionale, chiedere, come aveva fatto, il riconoscimento di una diversa malattia, la "broncopneumopatia cronica ostruttiva", rientrante pur sempre nel quadro sintomatologico allegato in sede amministrativa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)