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Sez. 4, Sentenza n. 808 del 05/06/1984 Ud. (dep. 28/01/1985) Rv. 167574 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - DECORRENZA - IN MERITO AI REATI DIVENUTI PERSEGUIBILI A QUERELA (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689) - INDIVIDUAZIONE - PRESENZA DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - OBBLIGO DELLA INFORMATIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167574-01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - DECORRENZA - IN MERITO AI REATI DIVENUTI PERSEGUIBILI A QUERELA (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689) - INDIVIDUAZIONE - PRESENZA DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - OBBLIGO DELLA INFORMATIVA - ESCLUSIONE.*

Per i reati commessi prima del giorno di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1981 n. 689 e divenuti, per effetto di essa, non perseguibili di ufficio, il termine di presentazione della querela decorre, se è pendente il procedimento dal giorno in cui la persona offesa, anche se abbia avuto notizia del reato, sia stata informata dalla autorità giudiziaria della facoltà di esercitare il diritto di querela. Tuttavia, rispetto all'Obbligo della sospensione del procedimento per procedere all'informativa alla persona offesa, deve ritenersi prevalente quello dell'immediata declaratoria di Estinzione del reato. (Conf mass n 154076; (Conf mass n 154077).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 9, Cod. Proc. Pen. art. 10, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)