diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4258 del 14/05/1997 (Rv. 504327 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA (DIVIETO) | Conferimento a terzo dell'incarico di determinare il canone - Applicabilità del divieto ex art. 54 legge n. 392 del 1978 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504327-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA (DIVIETO)

In tema di locazione di immobili urbani, la disposizione di cui all'art. 54 legge n. 392 del 1978 - che commina la nullità della clausola devolutiva ad arbitri delle controversie relative alla determinazione del canone - non si riferisce alle ipotesi in cui sia stato conferito al terzo l'incarico di determinare, ai sensi dell'art. 1349 cod. civ., il canone di locazione, posto che, in tal caso, il canone è determinato dal terzo "ab origine", pertanto in un momento antecedente l'insorgenza di ogni possibile controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)