Sez. 3, Sentenza n. 3949 del 10/06/1988 (Rv. 459119 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - DIVIETO - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DETERMINAZIONE DEL CANONE - SOTTOPOSIZIONE A GIUDIZIO ARBITRALE - DIVIETO EX ART. 54 DELLA PREDETTA LEGGE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA STIPULATA PRIMA MA DESTINATA AD OPERARE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - OPERATIVITÀ DEL PREDETTO DIVIETO - SUSSISTENZA.*
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - DIVIETO - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DETERMINAZIONE DEL CANONE - SOTTOPOSIZIONE A GIUDIZIO ARBITRALE - DIVIETO EX ART. 54 DELLA PREDETTA LEGGE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA STIPULATA PRIMA MA DESTINATA AD OPERARE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - OPERATIVITÀ DEL PREDETTO DIVIETO - SUSSISTENZA.*
In tema di locazione di immobili urbani, la disposizione dell'art. 54 della legge n. 392 del 1978 (dell'equo canone) - secondo cui è nulla la clausola con la quale le parti stabiliscono che le controversie relative alla Determinazione del canone siano decise da arbitri - comporta l'assoluto divieto di sottoporre a giudizio arbitrale, rituale od irrituale, la Determinazione del canone di locazione, con la conseguente nullità di qualsiasi pronuncia sull'equo canone non determinata dal giudice ordinario. Tale principio trova applicazione anche con riguardo alla clausola compromissoria che, stipulata prima, sia però destinata a perfezionarsi e ad operare (con la nomina degli arbitri e la pronuncia del lodo) dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 392 del 1978, atteso che la nuova legge, senza derogare al principio della irretroattività, è diretta a regolare non l'atto generatore del rapporto, ma gli effetti di esso non ancora esauriti. (V 1350/79, mass n 397627; (V 3111/79, mass n 399465).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)