Sez. 1, Sentenza n. 4596 del 11/05/1994 (Rv. 486574 - 01)
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Premio - Mancato pagamento - Sospensione del contratto | Premio dipendente per una parte da elementi mutevoli - Quota integrativa - Determinazione - Elementi necessari - Mancata denuncia - Conseguenze - Effettuazione della denuncia senza il pagamento del maggior premio - Cessazione della sospensione della garanzia assicurativa - Esclusione.
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Premio - Mancato pagamento - Sospensione del contratto
Nei contratti di assicurazione in cui il premio per una parte è definitivo ed invariabile e per altra parte dipende da elementi mutevoli, è legittima, in quanto costituisce puntuale applicazione dell'art. 1901 cod. civ., la clausola che prevede la sospensione della garanzia per mancata denuncia, alla fine del periodo assicurato, degli elementi necessari alla determinazione della quota integrativa e quindi per il mancato pagamento della quota medesima. In presenza di una clausola siffatta, la sospensione della garanzia assicurativa può derivare dalla omissione, in sè considerata, della denuncia; ma l'effettuazione di questa, che fa insorgere l'obbligo di pagare il maggior premio determinato in base ai dati comunicati, non esclude la sospensione dell'assicurazione, che - in specifica attuazione del principio generale di cui all'art. 1460 cod. civ. - è ricollegata, nella norma di cui all'art. 1901, comma secondo, stesso codice, al mancato pagamento del maggior premio, quale inadempimento della principale obbligazione del contraente dell'assicurazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)