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Sez. U, Sentenza n. 4631 del 28/02/2007 (Rv. 595509 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE | Clausola di regolazione del premio - Obbligo di comunicazione degli elementi variabili da parte dell'assicurato - Riconducibilità dello stesso alle obbligazioni indicate nell'art. 1901 cod. civ. - Esclusione - Conseguenza in caso di suo mancato assolvimento - Valutabilità secondo le regole ordinarie applicabili all'adempimento delle obbligazioni civili - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595509-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE

La determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione del premio assicurativo), comporta che l'adempimento dell'assicurato è adempimento di un'obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell'art. 1901 cod. civ., tenendo conto del comportamento di buona fede tenuta dalle parti nell'esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell'importanza dell'inadempimento. (Nella specie, le Sezioni unite hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale non era stato considerato il carattere autonomo dell'obbligazione di pagamento del conguaglio del premio dipendente dalla suddetta clausola, il cui inadempimento non avrebbe dovuto essere valutato alla stregua dell'art. 1901 cod. civ., bensì in maniera indipendente dalla disciplina contenuta in questa disposizione ovvero secondo le regole che presiedono alla valutazione dell'adempimento delle obbligazioni civili, considerando il comportamento dell'obbligato con il metro della buona fede oggettiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)