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Sez. 3, Sentenza n. 19561 del 19/12/2003 (Rv. 569111 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - IN GENERE | Premio dipendente per una parte da elementi mutevoli - Obbligo di comunicazione degli elementi variabili da parte dell'assicurato - Inadempimento - Clausola negoziale non preveduta l'equiparazione dell'omessa comunicazione dei dati all'omesso pagamento del premio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569111-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - IN GENERE

Nei contratti di assicurazione in cui il premio per una parte è definito e per un'altra parte dipende da elementi mutevoli, in funzione di dati da trasmettersi periodicamente dall'assicurato all'assicuratore, qualora il giudice del merito accerti - con motivazione congrua ed immune da vizi logici, come tale insindacabile in sede di legittimità - che la volontà delle parti era nel senso di escludere l'equiparazione dell'inadempimento dell'assicurato per omessa comunicazione dei suddetti dati con l'inadempimento del pagamento del premio determinato sulla base degli stessi dati, attribuendo invece rilievo all'inadempimento nella comunicazione dei dati soltanto ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, non è integrata la violazione dell'art. 1932 cod. civ., atteso che non sorge l'obbligo dell'assicurato di pagare il maggior premio in base a tali dati (con conseguente effetto risolutivo del contratto derivante dall'eventuale inerzia dell'assicuratore) sino a che non sia intervenuta l'indicazione degli elementi variabili suddetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)