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Sez. U, Sentenza n. 9100 del 03/05/2005 (Rv. 580423 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Prestazioni lavorative effettuate nei confronti di ente pubblico non economico - Non gratuità, continuità e vincolo di subordinazione - Rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Natura privatistica del rapporto - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580423-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

In tema di riparto di giurisdizione, la domanda che presupponga l'avvenuto svolgimento di prestazioni lavorative in favore di un ente pubblico non economico (nella specie, un Comune) con continuità, con vincolo di subordinazione e dietro retribuzione, integra la deduzione di un rapporto di pubblico impiego, e non di un rapporto di tipo privato con l'ente, per il quale (a parte i casi di diretta qualificazione in tal senso disposta dalla legge) si richiede, invece, che venga prospettato l'inserimento del lavoratore in una organizzazione separata ed autonoma rispetto alla struttura dell'ente, gestita con criteri di imprenditorialità.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)