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Sez. U, Sentenza n. 4823 del 13/05/1998 (Rv. 515392 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Prestazioni lavorative effettuate nei confronti di una scuola gestita da un comune - Non gratuità, continuità, vincolo di subordinazione e inserimento del dipendente nell'organizzazione - Rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Devoluzione della controversia al giudice amministrativo - Riconducibilità della gestione alle finalità istituzionali dell'ente - Irrilevanza - Mancanza di un formale atto di nomina e non stabilità del rapporto - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1998-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515392-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

La domanda rivolta al riconoscimento di prestazioni lavorative effettuate con continuità e con vincolo di subordinazione, dietro retribuzione e previo inserimento del dipendente nell'organizzazione di una scuola gestita direttamente da un comune o da un altro ente pubblico non economico integra la deduzione di un rapporto di pubblico impiego, e non di un rapporto di tipo privato con l'ente, per il quale (a parte i casi di diretta qualificazione in tal senso disposta dalla legge) si richiede che venga prospettato l'inserimento del lavoratore in una organizzazione separata ed autonoma rispetto alla struttura dell'ente, gestita con criteri di imprenditorialità. Detta domanda è pertanto devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre restano a tal fine irrilevanti la riconducibilità o non della gestione della scuola tra le finalità istituzionali dell'ente datore di lavoro, l'eventuale mancanza di un formale atto di nomina e la circostanza che il suddetto rapporto non sia caratterizzato dalla stabilità.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)